ASSISTENZA

L’attuale quadro normativo è caratterizzato da una differenziata varietà di prestazioni che si distinguono a seconda della natura e della gravità delle minorazioni. La legge definisce queste minorazioni e classifica gli invalidi civili in invalidi totali e invalidi parziali. A queste categorie la legge attribuisce il diritto ad una pensione o assegno, corrispondenti per tredici mensilità. Nei casi di maggiore gravità e precisamente  in caso di impossibilità di deambulazione  senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o in caso di necessità di assistenza continua, è previsto a favore degli invalidi civili totalmente inabili il diritto all’indennità di accompagnamento, la quale è corrisposta per dodici mensilità senza tener conto delle condizioni economiche. Una particolare indennità, chiamata indennità di frequenza, è stata istituita con la legge 11/10/90 n° 289, a favore degli invalidi minori di 18 anni che facciano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età a condizioni che essi frequentino centri ambulatoriali pubblici o privati, o scuole pubbliche o private o centri di formazione o di addestramento professionale.

INVALIDITA’ CIVILE

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità 05/02/1992. La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
a) La soglia minima è quella di un terzo, che è richiesta per la qualifica di invalido civile. Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.
b) La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.
c) La soglia del 67% è prevista per l’esenzione parziale del ticket, quella del 100% per l’esenzione totale. Ai fini delle provvidenze economiche, invece si richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:
– di almeno il 74% per il diritto all’assegno mensile in qualità di invalido civile parziale;
– del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, ove si tratti di soggetti non deambulanti o non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento.

ASSEGNO MENSILE

Se la percentuale di invalidità civile è compresa tra il 74% e il 99%, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, si ha diritto  all’assegno mensile pari a Euro 279, 47 per 13 mensilità (riferito all’anno 2016) purchè non si abbia un reddito annuo non superiore a Euro 4.800,38 (riferito all’anno 2015). Al compimento del 65° anno di età (da gennaio 2013 necessita 65 anni e 3 mesi) l’importo dell’assegno viene adeguato a quello dell’assegno sociale.

PENSIONE INABILITA’

Se la percentuale di invalidità è totale cioè del 100%, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, si ha diritto alla pensione di inabilità pari a Euro 279,47 per 13 mensilità (riferito all’anno 2016) purchè non si abbia un reddito annuo non superiore a Euro 16.532,10 (riferito all’anno 2012).
Al compimento del 65° anno di età (da gennaio 2013 necessita 65 anni e 3 mesi) l’importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello dell’assegno sociale.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Se l’invalido totale non è in grado di deambulare autonomamente e non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ha diritto all’indennità di accompagnamento pari ad Euro 512,34 per 12 mensilità (riferito all’anno 2016)

INDENNITA’ DI FREQUENZA

Se l’invalido civile minore di 18 anni ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e frequenta centri ambulatoriali pubblici o privati, o scuole pubbliche o private o centri di formazione o di addestramento professionale, ha diritto all’indennità di frequenza pari a Euro 279,47 per i periodi di frequenza al centro riabilitazione o scuola pubblica/privata (riferito all’anno 2016) purchè non si abbia un reddito annuo non superiore a Euro 4.800,38 (riferito all’anno 2015).

PROCEDUTA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’

Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento delle condizioni di invalidità civile, handicap, disabilità e leggi connesse, sono inviate, ai sensi della Legge 102/2009, alla sede provinciale INPS esclusivamente per via telematica dal cittadino ovvero anche tramite Patronati e le Associazioni di categoria. La nuova procedura, pertanto, prevede quanto segue:
– il cittadino si reca dal medico certificatore (che può anche non essere il medico di base) per la “certificazione medica” attestante l’infermità;
– la certificazione viene compilata dal medico solo online collegandosi sul sito internet dell’INPS. Il medico, dopo l’invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa del certificato da lui firmato (che dovrà essere esibita all’atto della visita) e la ricevuta di trasmissione con il relativo numero di codice alfanumerico assegnato. Il cittadino a questo punto ha due soluzioni possibili per l’inoltro della richiesta della specifica prestazione all’INPS ovvero a richiedere il PIN personale alla sede INPS e quindi compilare la “domanda” esclusivamente online (collegandosi sul sito internet dell’INPS) abbinando alla stessa il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore oppure presentare la richiesta, come già detto in premessa, tramite i Patronati, le Associazioni di Categoria o gli altri soggetti abilitati. N.B. In caso di ricovero presso strutture pubbliche con retta a carico dello Stato, l’indennità di accompagnamento viene sospesa.

DECORRENZA

Tutti i benefici che vengono riconosciuti in seguito alla richiesta dell’invalidità civile decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda.

RICORSI

E’ entrato in vigore nell’anno 2012 il nuovo iter procedurale relativo ai ricorsi in materia di invalidità, sia civile che pensionabile: non più facoltà di ricorsi giudiziali, ma obbligo di accertamenti tecnici preventivi.
Ovvero, verifiche delle “condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio”. Scopo del provvedimento: arrivare a pronte mediazioni tra ricorrenti senza passare per il Tribunale.
Il nuovo articolo n. 445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si vogliono far valere in giudizio.
La riforma, introdotta dalla manovra correttiva dal 1° gennaio 2012, stabilisce che si intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta istanza di accertamento tecnico preventivo. In altre parole, non si procede più alla presentazione del ricorso introduttivo per il giudizio, ma deve essere depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l’istanza di accertamento tecnico ha lo scopo di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possono o meno legittimare la richiesta.
Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, in quanto compatibili, e secondo le previsioni inerenti la consulenza tecnica d’ufficio.
La consulenza tecnica preventiva avrebbe come obiettivo la possibilità di accordo tra le parti senza dare inizio al contenzioso giudiziale. L’accertamento tecnico preventivo è la condizione obbligatoria di procedibilità della domanda.
L’improcedibilità deve essere rilevata non oltre la prima udienza dal consulente tecnico d’ufficio (CTU).  E’ il giudice poi a procedere secondo le disposizioni della consulenza tecnica, intimando o meno l’erogazione delle prestazioni dovute.
In caso di contestazione delle decisioni del CTU, si ha tempo trenta giorni per un ricorso introduttivo del giudizio in merito, specificando però i motivi della contestazione: inappellabile tuttavia il giudizio. In assenza di contestazione, invece, il giudice omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato  nella relazione del consulente. A quel punto, gli organi competenti hanno fino a 120 giorni per il pagamento delle prestazioni dovute.
Il nuovo iter riguarda dunque tutti i futuri contenziosi giudiziari relativi ad invalidità civile, cecità, sordità, ma anche pensione di inabilità e di invalidità “pensionabile”, ovvero quelle pensioni riconosciute a lavoratori divenuti disabili totali o parziali nel corso della loro vita lavorativa o aggravati, se già disabili, al momento dell’assunzione.

LEGGE – QUADRO SULL’HANDICAP: 104/92

La Legge 104/92 contiene le norme generali da seguire nei vari campi della prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impedisco lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. Esso costituisce la carta dei diritti dell’invalido. Per il riconoscimento della legge 104/92, l’invalido civile deve presentare domanda, con le stesse modalità indicate al punto 2.6. Per i disabili riconosciuti tali in base alla legge 104/92 – art.3 -, sono previste le seguenti agevolazioni:

– detraibilità ai fini IRPEF delle spese per mezzi di locomozione (acquisti e riparazioni);
– applicabilità dell’IVA al 4% per l’acquisto di auto;
– esenzione del pagamento del bollo auto;
– esenzione delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà;
– agevolazione IRPEF per spese sanitarie e mezzi di ausilio;
– aliquota IVA agevola per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici (computer, fax, modem e altro sussidio telematico).Per informazioni dettagliate  sull’ammissione alle agevolazioni che richiedono particolari condizioni rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

TABELLA RIASSUNTIVA

Per Tutti34% o con difficoltà
persistenti a svolgere
le funzioni proprie
dell'età
Status di invalido
Protesi e ausili
Uomo 18 - 65
Donne 18 - 60
46%Collocamento obbligatorio

18 - 6551%Congedo per cure
Per Tutti67%Esenzione ticket
18 - 6574%Assegno mensile
Minori di anni 18Soggetti con difficoltà
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni
della propria età
Indennità mensile di frequenza
18 - 65100%Pensione di inabilità
Per TuttiSoggetti con
impossibilità a
deambulare senza
accompagnatore o con
impossibilità di
compiere
autonomamente gli
atti quotidiani della vita
Indennità di accompagnamento