“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), istituito con la Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, nasce con il preciso scopo di assicurare quanto stabilito dalla costituzione e garantire l’accesso alle sue strutture e l’erogazione delle prestazioni di diagnosi, cura e assistenza, secondo questi tre principi fondamentali:

Universalità. Tutta la popolazione ha diritto all’assistenza e alle prestazioni, attraverso un’organizzazione capillare del Ssn sul territorio nazionale, i cui servizi sono erogati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere pubbliche e dalle strutture private convenzionate con il Ssn. Questa struttura serve a garantire l’applicazione uniforme alla popolazione delle cure essenziali, che in gergo tecnico sono definite “Livelli essenziali di assistenza (Lea)“.

Uguaglianza. I cittadini devono poter accedere alle prestazioni del Ssn nel pieno rispetto delle differenze e senza che la distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche siano ostacolo alle cure. Ai cittadini, che non appartengono a categorie esenti, è richiesto il pagamento di un ticket che varia per ogni singola prestazione prevista dai Lea.

Equità. A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute, appropriata prescrizione delle cure e trasparenza nei rapporti e nell’erogazione delle prestazioni. Allo stesso tempo, per garantire equità, deve essere assicurata un’informazione corretta, esaustiva e comprensibile (sia da parte degli operatori sanitari, sia dalle istituzioni). L’informazione è un tassello fondamentale per garantire l’accesso alle prestazioni cui il cittadino ha diritto, ma anche per dare un consenso, più possibile informato, rispetto alle terapie e indagini mediche a cui il cittadino si sottopone.

ESENZIONE

ASSISTENZA

LAVORO

PREVIDENZA

LEGISLAZIONE REGIONALE