“Il diritto al lavoro è iscritto tra i fondamentali principi della nostra costituzione. Il diritto costituzionale è per tutti, sani e malati”. L’innovazione più rilevante, in tema di politiche del lavoro rivolte al lavoratore disabile, è rappresentata dalla legge n° 68 12.03.99 che ha introdotto modalità di inserimento mirato, nel senso che tiene conto delle capacità lavorative della persona e del grado di funzionalità e operatività dell’ambiente di lavoro.

LA LEGGE SI APPLICA A MALATI ONCOLOGICI CHE:
– non hanno un lavoro
– hanno riconosciuta un’invalidità superiore al 46%
– sono iscritte a liste speciali di collocamento obbligatorio e prevede il “Collocamento Mirato” presso datori di lavoro pubblici e privati attraverso l’obbligo di assumere:
a) 7% di lavoratori disabili nelle aziende se occupano più di 50 dipendenti
b) 2 lavoratori disabili se occupano da 36 a 50 dipendenti
c) 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Quindi i datori di lavoro sono tenuti ad inviare ad inviare agli uffici competenti un prospetto nel quale si enunci il numero complessivo di lavoratori dipendenti e i posti di lavoro per i lavoratori con invalidità.
Iscrizioni alle liste speciali: si tratta di una compilazione da parte di un comitato tecnico, istituito presso la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nella quale sono indicate le residue capacità lavorative della persona (percentuale di invalidità). Sulla base di quanto è contenuto sulla scheda, del reddito dell’interessato, del numero di persone a carico e dell’anzianità dell’iscrizione, viene formata una graduatoria unica pubblica di precedenza nell’avviamento al lavoro della persona.

PERMESSI LAVORATIVI

L’art. 33 Legge 104/1992 prevede che i cittadini, a cui è stato riconosciuto lo stato di invalidità o di “handicap” in situazione di gravità, hanno il diritto di poter usufruire di permessi lavorativi di 2 ore al giorno oppure di 3 giorni mensili (n.b. non è ammessa la cumulabilità tra i due tipi di benefici, ma è consentito variare, a seconda delle esigenze, di mese in mese la scelta tra le due tipologie). Per l’ottenimento di tali permessi è necessaria la seguente documentazione:
– annuale domanda su apposito modello (mod. hand 3/titolari all.3) in cui sia indicato il periodo dell’assenza dei 3 giorni previsti e/o l’orario dei permessi giornalieri da presentare all’INPS, e, in copia, al datore di lavoro
– dichiarazione della ASL competente attestante la situazione di necessità e/o gravità del lavoratore medesimo a seguito di accertamenti medici, come previsto dalla stesse legge. I tre giorni mensili sono anche un diritto del familiare che assiste la persona. I familiari per l’ottenimento di tali permessi devono presentare la stessa documentazione sopra menzionata. Se, inoltre, è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50% si ha diritto a 30 giorni l’anno (anche non consecutivi) di congedo non retribuito per cure mediche connesse alla patologia (AR.26 I.118/1971 E ART. 10 d.LGS. 509/1988). Per i malati oncologici aumenta il tempo di comporto, il tempo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore poiché i giorni di assenza occupati dalle terapie (chemioterapia e radioterapia) non sono conteggiabili nei giorni di assistenza per malattia, dunque, sono retribuiti normalmente  in modo che il cittadino possa mantenere lo stipendio (che altrimenti sarebbe ridotto a zero).

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto alla trasformazione del lavoro full-time a part-time. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il rapporto a tempo parziale può essere: Orizzonatale: riduzione dell’orario giornaliero normale; Verticale: quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi determinati nella settimana, nel mese, nell’anno. Misto: quando si presentano entrambe le situazioni precedenti. Quindi, ottenute le certificazioni del proprio stato di salute da parte della commissione medico-legale della ASL, il lavoratore potrà richiedere, per le ridotte capacità suscitate dalle terapie oncologiche, la trasformazione del contratto di lavoro con riduzione proporzionale dello stipendio. Il lavoratore ha, inoltre, diritto di ritornare al vecchio contratto a tempo pieno.