1) “Regolamento di attuazione dell’art. 32 comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2000 n.6, concernente l’estensione dei provvedimenti di cui alla L.R. 21/04/98 n.29 ai portatori di patologie oncologiche”. L’art. 1 del regolamento 9.11.2000 afferma che i pazienti con patologie oncologiche, certificate dai responsabili dei comprensori e/o da strutture di valenza regionale o da un altro dirigente sanitario da essi delegato, che necessitano di trattamenti medici, clinico laboratoristici, chirurgici, chemioterapici e radioterapici presso le strutture sanitarie regionali possono usufruire dei seguenti rimborsi: