Il sistema previdenziale eroga servizi per i cittadini lavoratori che si trovano in difficoltà o in  stato di bisogno. I malati oncologici, a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta, avranno diritto a:
– assegno ordinario di invalidità
– pensione di inabilità
– assegno mensili per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

Il lavoratore ha diritto all’assegno ordinario di invalidità per.
– INFERMITA’: ha una patologia che provoca una riduzione permanente delle capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore:
– CONTRIBUTI: 260 contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti alla domanda in questione,
– ASSICURAZIONE: essere assicurato presso l’INPS da almeno 5 anni. L’assegno decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte consecutive, dopodiché diviene definitivo. Trasformazione in pensione di vecchiaia: al compimento dell’età pensionabile l’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purchè l’interessato abbia cessato l’attività lavorativa e possegga i requisiti previsti: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne. La Corte di Cassazione ha stabilito he il titolare dell’assegno di invalidità può essere ammesso a fruire anche della pensione di anzianità, in presenza di requisiti richiesti dalla legge. La domanda va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavori, allegando:
– Modulo di domanda (I01) da richiedere all’INPS o Enti di Patronato;
– Modulo SS3, compilato dal medico del lavoratore, da richiedere all’INPS;
– Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, al comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla risposta negativa alla richiesta e successivamente, in caso di reiezione, alla competente magistratura.

PENSIONE DI INABILITA’

Il lavoratore ha diritto all’assegno di inabilità quando:
– INFERMITA’:  patologia accertata dai medici INPS, da provocare un’assoluta o permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
– CONTRIBUTI: 260 contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti alla domanda.
LA PENSIONE DI INABILITA’ E’ INCOMPATIBILE CON:
A) Attività lavorativa dipendente
B) Iscrizione negli albi professionali
C) Iscrizione negli elenchi degli operai e agricoli e dei lavoratori autonomi. La domanda va presentata a qualunque ufficio INPS, direttamente  o per il tramite di uno degli utenti del patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori, allegando:
– Modulo di domanda (Inab. 1) da richiedere a qualunque ufficio INPS o Enti di Patronato
– Modello SS3, compilato dal medico del lavoratore, da richiedere all’INPS
– Certificati anagrafici indicati nel modulo della domanda o dichiarazioni sostitutive.
Decorrenza:
1) dal mese successivo alla presentazione della domanda
2) dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività
3) dalla cancellazione degli elenchi dei lavoratori autonomi.

ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati con inabilità riconosciuta, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di un’assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno di assistenza, concessa a domanda dell’interessato e chiesta contestualmente alla domanda di pensione di inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La procedura per un eventuale ricorso è la medesima dell’assegno ordinario di invalidità.